Le aziende all'interno di un gruppo possono condividere un canale di segnalazione?
La condivisione è consentita, ma solo per le entità fino a 250 dipendenti
Sì, le imprese all'interno di un gruppo possono utilizzare risorse comuni per ricevere e esaminare le segnalazioni, ma questo vale solo per le entità con 50 fino a 249 dipendenti. Un gruppo i cui singoli componenti rientrano in questa fascia può quindi scegliere di istituire un unico canale di segnalazione che funziona per più società controllate contemporaneamente, con un unico punto di ricezione e un'unica struttura di trattamento che applica gli stessi tempi e la stessa procedura per tutti i componenti collegati.
Questa eccezione non si applica alle entità con 250 dipendenti o più: si presume che abbiano un proprio canale, anche se fanno parte di un gruppo che altrimenti soddisfa i requisiti per la condivisione. Il numero di dipendenti della società madre o del gruppo nel suo insieme non è il punto di partenza — ciò che conta è la dimensione della singola entità giuridica. Un gruppo con una holding importante e diverse società controllate più piccole può quindi trovarsi in una situazione mista: i componenti più piccoli condividono un canale, quelli più grandi hanno un servizio proprio. Un aspetto che rimane invariato, indipendentemente dal fatto che un canale sia condiviso: il comitato per il dialogo sociale di ogni entità collegata mantiene il proprio diritto di approvazione sul regolamento che si applica a tale entità, e i tempi di conferma di ricezione e di valutazione decorrono per ogni segnalazione, non per il gruppo.
Ciò che prevede l'articolo 8 della direttiva
Questa possibilità deriva dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/1937, che costituisce la base delle leggi nazionali sulla protezione dei segnalanti, tra cui l'olandese Wet bescherming klokkenluiders e la tedesca Hinweisgeberschutzgesetz. La direttiva fa una distinzione esplicita tra le entità con 50 fino a 249 dipendenti, che possono condividere risorse per la ricezione delle segnalazioni e per l'esame, e le entità più grandi, per le quali questa eccezione non è prevista. Per il modo preciso in cui un paese ha attuato questa distinzione, la legge nazionale di attuazione è la fonte di riferimento appropriata.
Su cosa si basa
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2019/1937 — la condivisione di risorse da parte di entità con 50 fino a 249 dipendenti
- Legge sulla protezione dei segnalanti
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